Art. 2.

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze dell'attività svolta, in cui sono tra l'altro indicate le iniziative legislative e amministrative ritenute eventualmente opportune, al fine di rendere attuabili gli obiettivi indicati nell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194.